In seguito all’entrata in vigore il 26 luglio 2016 del Decreto Legislativo 18 luglio 2016 n. 141 che prevede disposizioni integrative al Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, di fatto è estremamente ristretto l’ambito di applicazione della norma UNI 10200 in quanto:
CONDOMINI CHE GIA’ APPLICANO LA UNI 10200
I condomini o edifici polifunzionali che già effettuano la suddivisione dei costi in base alla UNI 10200 possono escluderne l’applicazione in base ad una perizia asseverata che accerti la differenza di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l’edificio polifunzionale superiori al 50 per cento per metro quadro, circostanza che si verifica nella quasi totalità dei casi, in base a quanto disposto all’art. 9, 5° comma, lettera
d) del Decreto Legislativo 18 luglio 2016 n. 141.
CONDOMINI CHE NON APPLICANO LA UNI 10200
La suddivisione dei costi in base alla UNI 10200 è comunque facoltativa se al 26 luglio 2016 si
era già provveduto all’installazione dei dispositivi e alla relativa suddivisione delle spese, secondo quanto disposto dall’ultima parte dell’art. 9, 5° comma, lettera d) del Decreto Legislativo 18 luglio 2016 n. 141.
Tale disposizione è chiarissima e non necessita di interpretazione secondo i principi generali
dell’ordinamento (In claris non fit interpretatio). Tale principio è codificato dall’art.12 delle Disposizioni preliminari al Codice civile. Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese del significato proprio delle sue parole secondo la connessione di esse e della intenzione del legislatore”.
CONDOMINI CHE INIZIANO LA CONTABILIZZAZIONE DOPO IL 26 LUGLIO 2016
I Condomini che installano i dispositivi e che contabilizzano in data successiva al 26 luglio 2016, possono escludere l’applicazione della UNI 10200 in base ad una perizia asseverata che accerti la differenza di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l’edificio polifunzionale superiori al 50 per cento per metro quadro, circostanza che si verifica nella quasi totalità dei casi, in base a quanto disposto all’art. 9, 5° comma, lettera
del Decreto Legislativo 18 luglio 2016 n. 141.
IN CONCLUSIONE
la UNI 10200 ha oggi un’applicazione del tutto residuale poiché:
è obbligatoria per i soli condomini o edifici polifunzionali per cui la differenza di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari non superiori al 50 per cento per metro quadro, eventualità assai rara;
è facoltativa anche per tutti i condomini o gli edifici polifunzionali che al 26 luglio 2016
avevano già provveduto all’installazione dei dispositivi ed alla relativa suddivisione delle spese.
Ottobre 2016