Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare Divisione VII – Efficienza energetica e risparmio energetico
CHIARIMENTI IN MATERIA DI TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 LUGLIO 2014, N. 102 – ARTICOLO 9, COMMA 5
GIUGNO 2017
Introduzione
Il presente documento si propone di fornire chiarimenti per l’applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e in particolare dell’articolo 9, comma 5, in materia di termoregolazione e contabilizzazione del calore negli edifici.
Il documento riporta, per ogni disposizione oggetto di analisi, il dubbio riscontrato con maggior frequenza e il relativo chiarimento.
Il documento è stato predisposto con il supporto tecnico di ENEA e CTI e i contenuti sono stati oggetto di confronto con le principali associazioni di categoria del settore.
# | DOMANDA | RISPOSTA |
1 | E’ vero che qualora sussistano le condizioni previste dal secondo periodo della lettera d) dell’art. 9, comma 5 del D.lgs. n. 102/2014, la quota volontaria deve essere assunta al minimo per il 70% dell’importo complessivo? | Si.
Si precisa inoltre che in tale procedura è indicato un campo di utilizzo dal 70 al 100 % dell’importo complessivo. L’adozione di tale procedura è comunque indicata come possibilità e non come obbligo. |
2 | Esiste un quorum minimo assembleare per deliberare un criterio di riparto degli importi in presenza di termoregolazione e contabilizzazione? | Si.
Tale criterio è sancito dall’art. 26 comma 5 della Legge n. 10/1991 che dispone di fare riferimento al comma 2 dell’articolo 1120 del Codice Civile, ove si prevede che la decisione sia assunta con la maggioranza degli intervenuti in assemblea, rappresentanti di almeno la metà del valore dell’edificio. |
3 | E’ obbligatorio produrre una diagnosi energetica
dell’edificio ai fini dell’attuazione delle disposizioni in materia di contabilizzazione del calore previste dall’articolo 9 del D.lgs. n. 102/2014? |
No. |
4 | Un edificio con unica proprietà che, a prescindere dal fatto che la destinazione d’uso sia unica o meno, abbia la necessità di ripartire le spese energetiche con più
locatari, è da considerarsi un edificio soggetto all’obbligo di adeguarsi a quanto previsto dall’articolo 9 del D.lgs. n. 102/2014? |
Si.
Il D.lgs. n. 102/2014 definisce l’edificio polifunzionale come un “edificio destinato a scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell’energia acquistata”, di conseguenza vi è la necessità di ripartire la spesa per la fattura dell’energia acquistata, indipendentemente dalla proprietà del fabbricato. |
5 | E’ prevista la possibilità di esenzione dall’obbligo di installazione di sottocontatori o di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore? | Si, qualora sussista un’impossibilità tecnica all’installazione di sottocontatori o una inefficienza in termini di costi e una sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, di cui all’art. 9, comma 5, lettera b) del D.lgs. n.102/2014.
Tale impossibilità o inefficienza deve essere documentata tramite apposita relazione tecnica di un progettista o un tecnico abilitato; la suddetta relazione può fare riferimento alla UNI EN 15459. Qualora poi sussista un impedimento anche per l’installazione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore da installare in corrispondenza a ciascun corpo scaldante secondo quanto prescritto dall’art. 9 comma 5, lettera c) del D.lgs. n.102/2014, deve essere prodotta una ulteriore relazione tecnica di un progettista o un tecnico abilitato con specifico riferimento alla UNI EN 15459. |
6 | Esiste un obbligo di suddivisione delle spese secondo UNI 10200 in assenza di dispositivi di contabilizzazione (sottocontatori) o di sistemi di termoregolazione e
contabilizzazione del calore? |
No. |
7 | Il nostro condominio ha deliberato l’installazione di un sistema di termoregolazione e contabilizzazione, ma
l’installatore che abbiamo scelto non riesce ad installarlo entro le scadenze previste dalla legge, per la gran mole di lavoro che deve affrontare in questo periodo. In tal caso si è passibili di sanzione o la deliberazione è sufficiente a escludere tale possibilità? |
La delibera non è sufficiente per adempiere all’obbligo. E’ infatti necessaria l’installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione entro i termini di legge. |
8 | L’obbligo di contabilizzazione del calore è previsto anche per gli impianti centralizzati di produzione di acqua calda
sanitaria (ACS)? |
Sì.
Tale obbligo è previsto dall’art. 9 comma 5, lettera b) del D.lgs. n.102/2014. |
9 | Ai fini della suddivisione degli importi per i consumi degli impianti centralizzati di produzione di acqua calda sanitaria (ACS), un contatore volumetrico può essere assimilato a sottocontatore così come definito all’art. 2
comma qq-bis) del D.lgs. n.102/2014? |
Si. |
10 | In relazione agli obblighi di cui all’articolo 9, comma 5, del D.lgs. n. 102/2014, il contaore è assimilabile al
sottocontatore? |
No. |
11 | In un edificio, il proprietario dell’abitazione all’ultimo piano ha modificato l’impianto condominiale a colonne montanti, trasformando da radiatori a pavimenti
radianti. Tale situazione rende impossibile l’installazione dei ripartitori negli altri appartamenti? |
No.
Il proprietario dell’ultimo piano dovrà dotarsi di opportuni contabilizzatori diretti, come previsti dal comma 5, lettera b) dell’art. 9, mentre per la restante parte del condominio è possibile installare un sistema di termoregolazione e contabilizzazione indiretto, come previsto dal comma 5, lettera c) del D.lgs. n. 102/2014. |
12 | L’inefficienza in termini di costi di cui all’art. 9, comma 5, lettere b) e c), e comma 7 dell’art. 16 del D.lgs. n.
102/2014 deve essere provata per ciascuna unità immobiliare oppure per tutto il condominio? |
La perizia tecnica deve essere fatta con riferimento a tutto il condominio o edificio polifunzionale. La condizione di
“inefficienza in termini di costi” indicata nella legge non può riferirsi ad una singola unità immobiliare e quindi esimere eventualmente tale unità dall’installazione dei dispositivi previsti e dalla conseguente suddivisione dei costi secondo i consumi individuali. |
13 | Nel conteggio di fine anno dei consumi rilevati, è per legge ammesso prevedere cosiddetti “fattori di compensazione” per l’ubicazione sfavorevole di singole
unità immobiliari? |
No.
La normativa non prevede la possibilità di utilizzo di fattori di compensazione. |
14 | In relazione agli obblighi di cui all’articolo 9, comma 5, del D.lgs. n. 102/2014, gli incentivi devono essere considerati, quindi stimati, nella redazione della valutazione economica per la verifica della convenienza
sotto il profilo dei costi rispetto ai risparmi attesi? |
No, in quanto in fase di valutazione dell’installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore non è noto se tutti coloro che sono tenuti all’installazione dei sistemi suddetti siano in possesso dei requisiti per l’accesso agli incentivi. |
15 | In quali casi la UNI 10200:2015 è inapplicabile? | Nei casi in cui, nell’edificio oggetto di analisi sia presente un servizio di climatizzazione estiva centralizzato, poiché tale
servizio non è compreso nel campo di applicazione della norma. |
16 | L’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione consente il funzionamento dell’impianto termico per tutte le 24 ore? | Il funzionamento dell’impianto termico per una durata
giornaliera superiore alle ore di cui all’articolo 4, comma 2, DPR 74/2013, è consentita solo se si ricade in una delle condizioni di cui al comma 6 dello stesso articolo. In particolare, nel caso di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione, è consentito il funzionamento dell’impianto termico per tutte le 24 ore soltanto se presente un programmatore che consenta la regolazione della temperatura almeno su due livelli nell’arco delle 24 ore. |
17 | In relazione all’articolo 9, comma 5, lettera d), del D.lgs.
n. 102/2014, come è calcolata la differenza di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio al fine di verificare se questa superi il 50 per cento? |
La procedura suggerita per la verifica del calcolo delle differenze di fabbisogno delle singole unità immobiliari è di tipo iterativo, come di seguito indicato:
calcolo del fabbisogno ideale di energia termica utile di due unità immobiliari (si consiglia di iniziare il calcolo dalle due unità che per esposizione e posizione potrebbero avere evidenti differenze di fabbisogni ideali); confronto dei fabbisogni per metro quadro tra le due unità immobiliari suddette e determinazione della relativa differenza. La formula da utilizzarsi è la seguente: (Fabbisogno termico massimo – Fabbisogno termico minimo) Fabbisogno termico massimo Se la differenza suddetta è inferiore al 50%, allora si procederà a valutare il fabbisogno ideale di energia termica utile di altre unità immobiliari al fine di verificare se questa superi il 50 per cento. |